L’ecoschema 1 è dedicato all’agricoltore in attività che aderisce ad un percorso di riduzione dell’uso di antimicrobici veterinari misurato tramite l’applicativo Classyfarm (livello 1) o che aderisce al Sistema di qualità̀ nazionale per il benessere animale (SQNBA) che, per le campagne 2023 e 2024, è sostituito dal disciplinare di qualità allegato al DM 15 dicembre 2023 n. 690602 (livello 2).
Il pagamento è concesso come pagamento annuale compensativo per tutte le UBA oggetto d’impegno. L’importo unitario si differenzia per ciascuna tipologia di allevamento e si articola su due livelli cui l’agricoltore può aderire alternativamente:
Livello 1 – Riduzione dell’antimicrobico resistenza
Tra le condizioni di ammissibilità a questo intervento viene richiesta l’adesione a ClassyFarm, un sistema informativo implementato dal Ministero della Salute, che elabora i dati sanitari provenienti dalle banche dati ufficiali (Banca Dati Nazionale – BDN, ricetta elettronica veterinaria – REV e Registro elettronico dei trattamenti).
I dati relativi agli allevamenti, agli orientamenti produttivi, ai relativi capi animali, alle UBA premiabili, necessari per il pagamento dell’eco-schema, sono desunti da ClassyFarm e dalla BDN al 31 dicembre dell’anno di domanda.
Pertanto, entro tale data, gli agricoltori devono eseguire, dove necessario, le opportune correzioni/aggiornamenti delle informazioni presenti in BDN nonché delle ricette e del Registro dei trattamenti. Di conseguenza, eventuali correzioni/aggiornamenti eseguiti dopo il 31 dicembre dell’anno non producono effetto ai fini dell’ammissibilità dell’intervento.
Ai sensi dell’art. 1 del DM 15 dicembre 2023 n. 690602, sono ammissibili al pagamento gli allevamenti, che alla fine dell’anno solare della domanda di aiuto (31 dicembre), rispetto alla distribuzione della mediana regionale del valore della dose definita giornaliera (DDD) di farmaco calcolata per l’anno precedente, rientrano nelle seguenti soglie:
- hanno valori DDD uguali o inferiori al valore definito dalla mediana;
- hanno valori DDD superiori al valore definito dalla mediana ma lo riducono del 10% rispetto all’anno precedente.
Il rispetto dell’impegno è verificato con riferimento a ciascun orientamento produttivo e categoria, le UBA premiabili sono calcolate come media annuale dei capi per ciascun orientamento e categoria, applicando la tabella di conversione di cui all’allegato II del DM 23 dicembre 2022 n. 660087. Con riferimento specifico agli allevamenti dei suini, le UBA premiabili sono calcolate considerando le scrofe presenti in allevamento al 31 marzo dell’anno di domanda ed i suini macellati nel corso dell’anno di domanda, escludendo dal calcolo le scrofe macellate.
L’importo unitario medio previsto dal PSP è così ripartito:
- Bovini a duplice attitudine: 54 euro/UBA
- Bovini da carne: 54 euro/UBA
- Bovini da latte: 66 euro/UBA
- Bufalini: 66 euro/UBA
- Caprini: 60 euro/UBA
- Ovini: 60 euro/UBA
- Suini: 24euro/U BA
- Vitelli a carne bianca: 24 euro/UBA
Livello 2 – Adesione al sistema SQNBA con pascolamento
L’adesione a questo livello dell’Ecoschema 1 prevede l’adesione al Sistema di qualità nazionale per il benessere animale (SQNBA) con pascolamento: l’allevatore aderisce al SQNBA nel rispetto degli impegni previsti dal relativo disciplinare con ricorso al pascolo, controllati e attestati da Organismi di Controllo (per le campagne 2023 e 2024 l’adesione a SQNBA è sostituita dall’adesione al disciplinare di qualità allegato al DM 15 dicembre 2023 n. 690602).
Il premio per il Livello 2 è calcolato con riferimento a ciascun orientamento produttivo e categoria, le UBA premiabili sono calcolate come media annuale dei capi per ciascun orientamento e categoria, applicando la tabella di conversione di cui all’allegato II del DM 23 dicembre 2022 n. 660087.
Il pagamento spetta agli allevamenti che, alla fine del periodo di osservazione, rispettino gli impegni del Livello 1 e in aggiunta abbiano effettuato il pascolamento per almeno 60 giorni.
L’importo unitario medio previsto dal PSP è così ripartito:
Bovini da latte e duplice attitudine: 240 euro/UBA
Bovini da carne: 240 euro/UBA
Suini: 300 euro/UBA
Nel solo caso in cui l’agricoltore intenda aderire, oltre che al Livello 1, anche al Livello 2 con gruppi di animali del medesimo orientamento produttivo del Livello 1, occorre indicare correttamente i capi animali che individuano le UBA premiabili sul Livello 1 da quelli che individuano le UBA premiabili sul Livello 2.
Deroghe
L’adesione al Sistema di certificazione SQNBA (al disciplinare di qualità allegato al DM 15 dicembre 2023 n. 690602, per le campagne 2023 e 2024) non è obbligatoria nei due seguenti casi:
- allevamenti biologici i cui impegni sono stabiliti dal relativo disciplinare e controllati e attestati dai rispettivi Organismi di controllo. La deroga è valida anche per gli allevamenti in conversione, a condizione che terminato il periodo di conversione, l’allevamento risulti certificato biologico ai sensi del Reg. (UE) n. 848/2018;
- allevamenti bovini di piccole dimensioni (di massimo 20 UBA nell’anno 2022, per l’anno di domanda 2023, di massimo 10 UBA, per gli anni di domanda successivi, riferite alla consistenza media di stalla dell’anno precedente), per i quali la deroga è autorizzata da parte della Regione o Provincia autonoma nel cui territorio insiste l’allevamento, la quale verifica il rispetto dell’impegno di pascolamento come definito dall’articolo 3, lettera h), del DM 23.12.2022 n. 660087 e successive modificazioni e integrazioni.