I pagamenti diretti del primo pilastro previsti dalla Politica Agricola Comunitaria (PAC) sono interamente finanziati dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e Garanzia) e richiedibili in una unica soluzione attraverso la “domanda unica” (DU).
In base alle scelte nazionali adottate dal 2015, sono disponibili cinque tipologie di aiuto:
- pagamento di base
- pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente (greening)
- pagamento per i giovani agricoltori
- pagamento accoppiato (per superficie o capi zootecnici)
- pagamento per i piccoli agricoltori (DUPA), che per la sua specificità può essere considerato un regime a parte
Queste tipologie possono essere cumulabili nel rispetto di specifiche condizioni.
Gli aiuti possono essere disaccoppiati, ossia svincolati dalle produzioni, oppure accoppiati quindi legati alle produzioni effettuate. Lo scopo principale degli aiuti disaccoppiati è quella di garantire una maggiore stabilità dei redditi agli agricoltori svincolata dalle scelte sul cosa e sul quanto produrre.
Il pagamento di base, il pagamento greening, il pagamento per i giovani e il pagamento per i piccoli agricoltori sono definiti “disaccoppiati” in quanto l’aiuto è erogato indipendentemente dalla produzione.
La Domanda Unica deve essere presentata all’Organismo Pagatore entro il 15 maggio di ogni anno, salvo proroga concessa dall’Organismo pagatore sulla base di diposizione ministeriale.
Entro certi limiti, è ammessa la presentazione oltre la scadenza; tuttavia, per ogni giorno di ritardo è prevista una penalità sull’importo cui l’agricoltore avrebbe diritto.
Il pagamento prevede due fasi:
- anticipo dell’aiuto, dal 16 ottobre al 30 novembre dell’anno di presentazione della domanda, pari al 50% del valore della domanda ammissibile (elevabile al 70% con esplicita deroga della Commissione);
- saldo dell’aiuto, dal 1° dicembre dell’anno di presentazione della domanda al 30 giugno dell’anno successivo.
Agricoltore attivo
Possono accedere agli aiuti gli agricoltori in attività che dimostrano uno dei seguenti requisiti:
- hanno percepito, nell’anno precedente, pagamenti diretti per un ammontare massimo di euro 1.250,00 o euro 5.000,00 per le aziende le cui superfici agricole sono, in misura maggiore al cinquanta per cento, ubicate nelle zone svantaggiate e/o di montagna
- iscrizione all’INPS come coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali, coloni o mezzadri;
- possesso della partita IVA attiva in campo agricolo, con dichiarazione annuale IVA, ovvero con comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA, relativa all’ultimo anno disponibile e comunque non oltre due anni fiscali precedenti la presentazione della domanda UNICA.
Per le aziende con superfici agricole ubicate, in misura maggiore al cinquanta per cento, in zone montane e/o svantaggiate ai sensi della regolamentazione dell’Unione europea, nonché per gli agricoltori che iniziano l’attività agricola nell’anno di domanda, è sufficiente il possesso della partita IVA attiva in campo agricolo.
Manuale di gestione aiuti diretti