Pagamenti diretti 2023/2027

Con la riforma della PAC 2023-2027, gli Stati membri hanno definito un Piano Strategico Nazionale attraverso il quale il raggiungimento degli obiettivi comuni poteva  essere conseguito attraverso interventi di sostegno idonei e coerenti con le caratteristiche del proprio settore primario.

Per quanto attiene ai pagamenti diretti, il Piano Strategico Nazionale trova applicazione nel DM 23/12/2022 n. 660087 che disciplina i tipi di intervento ed i requisiti minimi per l’accesso ai vari regimi.

Rispetto alla precedente programmazione si possono cogliere elementi generali di continuità ma anche sostanziali differenze.

La continuità è rappresentata dal fatto che il sostegno al reddito degli agricoltori deve sempre conseguito attraverso aiuti in parte disaccoppiati in parte accoppiati, con un occhio sempre attento al rispetto dell’ambiente e della sostenibilità delle produzioni agricole. Sempre centrale è il requisito basilare di agricoltore in attività che deve essere rispettato ogni anno.

Per contro, le principali differenze riguardano, dal un lato, le modalità di accesso agli aiuti per i nuovi e per giovani agricoltori, e dall’altro oltre alla riduzione del valore medio dei titoli, all’introduzione di nuovi regimi  coerenti con il crescente interesse generale al rispetto dell’ambiente.

L’art. 7, comma 1 del DM 23.12.2022 n. 660087, attuativo del Reg (UE) 2021/2115, richiama i tipi di intervento attivati in Italia, sotto forma di pagamenti diretti disaccoppiati e accoppiati, che sono:

  • il sostegno di base al reddito per la sostenibilità – BISS;
  • il sostegno ridistributivo complementare al reddito per la sostenibilità – CRISS;
  • il sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori – CIS YF;
  • i regimi per il clima, l’ambiente e il benessere degli animali – Eco-schemi;
  • il sostegno accoppiato al reddito – CIS.

Il sostegno di base viene erogato sulla base dei titoli (diritti all’aiuto) ed è destinato agli agricoltori in attività che dispongono di una superficie aziendale di almeno 1 ettaro. Nelle superfici aziendali deve essere eseguita almeno una pratica di mantenimento e devono essere rispettati gli impegni di condizionalità ambientale e sociale.

I pagamenti diretti non possono essere erogati se l’importo complessivo da corrispondere è inferiore a 300 euro, prima dell’applicazione di eventuali riduzioni e sanzioni.

Un altro aspetto innovativo della nuova PAC, riguarda l’introduzione del fondo Agricat, un fondo assicurativo nazionale volto a compensare gli agricoltori delle perdite subite in seguito al verificarsi di eventi catastrofali. A partire dalla campagna 2023 è previsto un prelievo pari al 3 % dei pagamenti diretti erogati al netto di eventuali riduzioni e sanzioni.

Agricoltore in attività

Sono agricoltori in attività le persone fisiche o giuridiche che svolgono un livello minimo di attività agricola, consistente in almeno una pratica colturale annuale per il mantenimento delle superfici agricole o per il conseguimento della produzione agricola e che soddisfano almeno una delle fattispecie indicate dalla Circolare di Agea Coordinamento n. 12874 del 22 febbraio 2023

Il requisito di agricoltore in attività deve essere posseduto al momento della presentazione della domanda di aiuto e mantenuto fino al termine dell’anno o, se successiva, fino alla scadenza degli impegni assunti in relazione all’intervento richiesto.

Per “momento di presentazione della domanda” si intende la data di scadenza della presentazione della domanda prevista per l’anno campagna.

In caso di decesso dell’agricoltore o cessazione dell’attività agricola successiva alla presentazione della domanda di aiuto, ricorrendo i presupposti previsti per ciascun regime di aiuto, il pagamento è eseguito in favore dell’avente causa, anche qualora lo stesso non sia in possesso della qualifica di agricoltore in attività.

Istruzioni Operative