Attualmente la società che ricopre il ruolo di organismo di certificazione è la PricewaterhouseCoopers – pwc –
A norma dell’ articolo 9 del Reg. (UE) n. 1306/2013 e dell’articolo 5 del Reg. (UE) n. 908/2014 l’organismo di certificazione è un organismo di revisione pubblico o privato designato dallo Stato membro. Qualora fosse privato è selezionato dallo Stato membro mediante una procedura di appalto pubblico.
Esso esprime un parere, redatto in conformità degli standard riconosciuti a livello internazionale in materia di audit, sulla completezza, l’esattezza e la veridicità dei conti annuali dell’organismo pagatore, il corretto funzionamento del suo sistema di controllo interno e la legalità e la correttezza delle spese di cui la Commissione ha richiesto il rimborso. Tale parere indica inoltre se l’esame mette in dubbio le affermazioni contenute nella dichiarazione di gestione.
L’organismo di certificazione possiede la competenza tecnica necessaria.
Esso è operativamente indipendente dall’organismo pagatore e dall’organismo di coordinamento interessati, nonché dall’autorità che ha riconosciuto tale organismo.
Il parere che l’organismo di certificazione è tenuto a fornire è stilato ogni anno. Tale parere è basato sull’attività di audit. L’organismo di certificazione stende una relazione delle risultanze. Nella relazione sono prese in considerazione anche le funzioni delegate.
La relazione indica se, nel periodo a cui essa si riferisce:
a) l’organismo pagatore ha soddisfatto i criteri per il riconoscimento;
b) le procedure applicate dall’organismo pagatore hanno offerto adeguate garanzie per quanto riguarda la conformità delle spese imputate ai fondi alle norme dell’Unione, garantendo la regolarità e la legalità delle operazioni sottostanti, e se sono state rispettate le raccomandazioni di migliorie eventualmente impartite;
c) i conti annuali sono stati tenuti in conformità con i libri e registri contabili dell’organismo pagatore;
d) le dichiarazioni di spesa e delle operazioni d’intervento sono state registrazioni veritiere, esatte e complete delle operazioni imputate ai fondi;
e) gli interessi finanziari dell’Unione sono stati debitamente tutelati per quanto riguarda gli anticipi pagati, le garanzie ottenute, le scorte d’intervento e gli importi da percepire. La relazione è corredata di informazioni sul numero e sulle qualifiche del personale che ha svolto l’audit, sul lavoro compiuto, sul numero di operazioni esaminate, sui livelli di rappresentatività e attendibilità ottenuti, sulle carenze riscontrate e sulle raccomandazioni di eventuali migliorie, nonché sulle operazioni svolte dall’organismo di certificazione e da altri organismi di revisione contabile, sia esterni che interni all’organismo pagatore, da cui l’organismo di certificazione abbia integralmente o parzialmente ricavato elementi di verifica in materia.