Finalità dei pagamenti accoppiati è quello di sostenere determinati comparti produttivi attraverso un pagamento annuale per ettaro o per capo. Ai sensi dell’articolo 96, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) 2021/2115, è destinata al sostegno accoppiato al reddito la quota pari al 15% delle dotazioni annuali, che si traduce in 524,43 milioni di euro a livello nazionale. Gli importi unitari effettivi da erogare, per ettaro o per capo, vengono stabiliti annualmente da AGEA Coordinamento in relazione al numero dei capi e degli ettari risultati ammissibili, nel rispetto del plafond nazionale.