I pagamenti nell’ambito del Regime per i Piccoli Agricoltori (RPA) sostituiscono i pagamenti da concedere per il regime di pagamento di base, il pagamento per l’inverdimento, il pagamento per i giovani agricoltori e il sostegno accoppiato facoltativo, per un importo massimo di € 1.250,00. Tale importo è adattato proporzionalmente negli anni successivi all’anno di adesione al regime (2015) per tenere conto delle modifiche del massimale nazionale fissato nell’allegato II del Reg. (UE) n. 1307/2013.
Gli agricoltori che partecipano al regime per i piccoli agricoltori sono esonerati dalle pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente di cui al titolo III, capo 3 del Reg. (UE) n. 1307/2013 e dalla condizionalità.
Gli agricoltori che partecipano al regime hanno una serie di vantaggi:
- sono esonerati dal greening;
- la domanda di accesso al sostegno è più semplice;
- le sanzioni di condizionalità non sono applicate;
- mantengono i diritti all’aiuto fino all’uscita dal regime.
Per tutta la durata della partecipazione al regime per i piccoli agricoltori, i beneficiari devono:
- mantenere almeno un numero di ettari ammissibili corrispondente al numero di titoli in proprietà o in affitto detenuti nell’anno di adesione (2015);
- essere destinatari del pagamento per un ammontare non inferiore a euro 300.
Qualora non venga rispettato l’obbligo di cui alla precedente lettera a) l’agricoltore non ha diritto a percepire il pagamento per la campagna per la quale è rimasto inadempiente.
Come rimanere o uscire dal regime
Se l’agricoltore decide di mantenere il proprio regime di piccolo agricoltore, cioè continuare a percepire l’importo dovuto (assegnato nel 2015 e successivamente aggiornato), deve presentare ogni anno una domanda di conferma di adesione al regime.
Se, invece, intende subentrare ad altra azienda nel regime, per successione effettiva o anticipata, deve presentare la domanda di conferma per subentro.
Infine, se l’agricoltore decide di recedere dal regime dei piccoli agricoltori, senza potervi più rientrare, può presentare una domanda di recesso, oppure presentare una domanda unica, con richiesta di pagamenti diretti, che equivale a richiesta di rinuncia al regime per i piccoli agricoltori.