Pagamento Giovani Agricoltori

Il pagamento per i giovani agricoltori, nell’ambito dei pagamenti diretti del I° pilastro della Pac, contribuisce alla compensazione al reddito dei produttori agricoli per un valore pari al 50% del valore dei titoli detenuti (in proprietà o in affitto).

Requisiti per il pagamento giovani agricoltori

Criteri Decisioni comunitarie e nazionali
Beneficiario – età inferiore ai 40 anni nell’anno di presentazione della domanda unica;
– che si insedia per la prima volta in un’azienda agricola in qualità di capo azienda o che sia già insediato in un’azienda agricola nei cinque anni che precedono la prima presentazione di una domanda nell’ambito del regime di pagamento di base a norma dell’articolo 72, paragrafo 1, del Reg. (UE) n. 1306/2013.
Durata del pagamento 5 anni dalla data dell’insediamento.
Importo del pagamento Importo è ottenuto moltiplicando il numero dei titoli attivati dall’agricoltore per il 50% del valore  dei titoli all’aiuto detenuti dall’agricoltore stesso, in proprietà o in affitto.
Limite di pagamento Il pagamento del giovane agricoltore prevede un tetto massimo di superfice di 90 Ha (relativi ai titoli detenuti).

 

Agea Coordinamento ha chiarito i requisiti del “giovane agricoltore” nelle Circolari Agea.99290.2018 del 20 dicembre 2018 e nella circolare ad integrazione della precedente n. 8413 del 3 febbraio 2020.
In applicazione dell’art. 51, par. 3, del Reg. (UE) n. 1307/2013, al fine di garantire il rispetto del plafond massimo utilizzabile per l’anno di campagna, su disposizione dell’Organismo di Coordinamento, può essere applicata una riduzione lineare del valore dei pagamenti da concedere per il premio giovane agricoltore.

 

Accesso alla RISERVA NAZIONALE

Il soggetto che presenta i requisiti di giovane agricoltore può accedere alla Riserva Nazionale.
L’accesso alla Riserva Nazionale prevede:

  • assegnazione di nuovi titoli agli agricoltori che non ne detengono;
  • aumento del valore dei titoli già posseduti.