Pagamento de minimis

Grano duro de minimis

Lo Stato italiano ha previsto l’aiuto aggiuntivo in regime de minimis a favore degli agricoltori che si impegnano a coltivare secondo determinate disposizioni il grano duro al fine di favorire la filiera grano-pasta.
Istituito con DM 02 novembre 2016 n. 11000 e s.m.i.,  l’aiuto finalizzato a favorire la filiera nazionale grano-pasta, prevede un sostegno in favore degli agricoltori che hanno sottoscritto contratti di filiera e si impegnano a migliorare la qualità del grano duro con l’uso di sementi certificate e a favorire investimenti per la tracciabilità e la certificazione della qualità.
Costituisce requisito preliminare, alla presentazione della domanda, la stipula di un Contratto di filiera, di durata almeno triennale, che deve essere sottoscritto dai produttori di grano duro, singoli o associati, con i soggetti delle fasi di trasformazione e commercializzazione.

Il Contratto di filiera o l’impegno/contratto di coltivazione sottoscritto dal soggetto beneficiario deve essere allegato alla Domanda di aiuto.

L’aiuto, che deve rispettare le regole del de minimis, non è compatibile con altri aiuti de minimis regionali sul grano duro a favore della medesima superficie.

Tramite la domanda unica, presentata all’Organismo Pagatore ARGEA, è possibile richiedere l’aiuto con le modalità stabilite nelle Istruzioni Operative dell’Organismo Pagatore AGEA n. 11, n. 14 e n. 55 del 2018 e s.m.i.  L’Organismo Pagatore competente all’istruttoria e all’erogazione dell’aiuto è AGEA OP.