La domanda unica può essere una domanda di tipo ordinario o facente riferimento al regime dei piccoli agricoltori
Regime ordinario
Queste domande rappresentano la stragrande maggioranza e si caratterizzano per la possibile articolazione in diversi regimi di pagamento, che vengono richiesti o meno a seconda delle caratteristiche delle aziende.
La domanda può prevedere pagamenti disaccoppiati o accoppiati :
I pagamenti disaccoppiati prevedono un pagamento per ettaro di superficie agricola correttamente mantenuta, al netto delle tare e indipendentemente dalla qualità della coltivazione. L’entità del pagamento è funzione sostanzialmente della disponibilità nel portafoglio dell’agricoltore di titoli di pagamento associati alla superficie agricola nel rapporto di 1titolo/1ettaro. Il valore dei titoli varia a seconda che si tratti di titoli storici o di nuovi titoli assegnati dalla Riserva Nazionale Titoli. Questi titoli possono essere oggetto di trasferimento tra aziende agricole.
I pagamenti accoppiati, sono invece relativi alla presenza di specifiche colture (es. grano duro) o di specie e categorie di animali (es. agnello IGP)
Sia per i pagamenti disaccoppiati che per i pagamenti accoppiati, condizione fondamentale per ricevere il premio è che al momento della presentazione della domanda il richiedente risulti essere agricoltore attivo. Inoltre nel caso di premi disaccoppiati il richiedente deve possedere i titoli di pagamento in portafoglio al momento di presentazione della domanda.
I regimi di cui sopra, ai cui link relativi si rimanda per ulteriori specifiche, sono:
– Pagamento di base (disaccoppiato)
– Pagamento verde o greening (disaccoppiato)
– Pagamento giovani agricoltori (disaccoppiato)
– Pagamenti accoppiati superficie
– Pagamenti accoppiati zootecnica
Regime dei piccoli agricoltori
Gli agricoltori che nel 2015 avevano titoli in proprietà o in affitto con importo compreso tra i 500 e i 1.250 euro, potevano aderire al così detto regime dei Piccoli agricoltori. Il piccolo agricoltore resta comunque un agricoltore attivo che esercita l’attività agricola su una superficie che non può essere inferiore a 5000 mq. I titoli relativi non possono essere oggetto di trasferimento se non a seguito di successione ereditaria.