Nel Regime di Pagamento Unico (RPU) la gestione dei titoli all’aiuto è affidata ad un organismo nazionale chiamato Registro Nazionale Titoli. Sono compiti affidati al Registro, l’assegnazione dei nuovi diritti agli agricoltori che ne fanno richiesta, l’attribuzione ad essi di un valore nei diversi anni, la gestione dei trasferimenti a cui questi diritti all’aiuto vanno incontro tra un soggetto cedente e un soggetto cessionario.
L’art. 34 del Reg. (UE) n. 1307/2013 stabilisce che i titoli possono essere trasferiti unicamente a un agricoltore in attività a norma dell’art. 9 del medesimo Regolamento, tranne in caso di successione effettiva o anticipata. Il soggetto cessionario deve pertanto essere in possesso del requisito di agricoltore in attività, conformemente a quanto stabilito dalla circolare AGEA prot. 99157 del 20 dicembre 2018 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il soggetto cedente, viceversa, può anche non soddisfare il requisito di agricoltore in attività.
Le istruttorie per le verifiche di questo requisito, devono essere eseguite entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di presentazione della domanda di trasferimento titoli, pena decadenza del trasferimento.
Ulteriore requisito di ammissibilità della domanda di trasferimento titoli è l’assenza di debiti in capo al soggetto cedente.
In presenza di un debito, entro il 30 settembre dell’anno di presentazione della domanda di trasferimento titoli, è possibile eseguire una o entrambe le seguenti attività:
- il cedente estingue il debito;
- si modifica la domanda di trasferimento titoli presentata nei termini, limitando la stessa ad un numero di titoli il cui valore eccede l’importo del debito.
Successivamente alla scadenza del 30 settembre senza che sia stata eseguita almeno una delle attività sopra descritte, permanendo il debito, la domanda di trasferimento titoli è rigettata.
Infine ulteriore condizione per il successo del trasferimento, è la presenza a sistema dell’assenso del cedente sul suo fascicolo aziendale
Per i piccoli agricoltori vi sono però alcune differenze:
Come stabilito dalla circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.306 del 7 luglio 2015 e successive modificazioni ed integrazioni, gli agricoltori che aderiscono al regime dei piccoli agricoltori possono trasferire titoli unicamente per successione effettiva o anticipata e che nell’ambito di questo regime, non è possibile dividere i titoli tra coeredi.
Altra differenza sostanziale rispetto al regime ordinario è che il soggetto cessionario deve essere obbligatoriamente una persona fisica.