Controlli di 2° livello sugli Organismi delegati da Argea OPR

Controlli di 2° livello

Argea, in qualità di organismo pagatore e in applicazione dell’art. 7 del regolamento (UE) n. 1306/2013, con apposite convenzioni ha delegato formalmente una parte delle proprie funzioni ad altri soggetti, mantenendo tuttavia la gestione e la responsabilità dei fondi interessati (FEAGA e FEASR) nonché garantendo la regolarità delle attività delegate, compresa la tutela degli interessi finanziari dell’Unione Europea.
La Convenzione costituisce pertanto l’atto formale di riferimento per ciò che concerne le attività e le responsabilità dei delegati nello svolgimento delle funzioni affidate secondo gli specifici dettati normativi di riferimento.

Ai fini dell’accertamento della conformità dell’operato dell’organismo delegato alla normativa dell’Unione Europea, Argea OPR con i controlli di II livello sottopone periodicamente a verifica i compiti affidati.
La finalità dei controlli di II livello consiste nella rilevazione di eventuali irregolarità (formali e/o sostanziali), riscontrate nella gestione delle attività delegate, al fine di consentire ai soggetti delegati di apportare tutte le azioni correttive necessarie per una adeguata attuazione delle funzioni loro affidate.

In ottemperanza al Reg. UE 907/2014, Argea OPR effettua il controllo di secondo livello su un campione di domande (beneficiari) estratto secondo la procedura formalizzata nei relativi manuali di riferimento e nelle specifiche convenzioni.
Il campione individuato viene formalizzato e comunicato ai soggetti delegati con il corrispondente Piano Annuale dei controlli di II livello che definisce l’ambito di verifica, il numero dei controlli e la stima del tempo necessario per l’esecuzione delle attività di verifica.
Qualora a seguito delle prime fasi del controllo emergano irregolarità sanabili, Argea OPR invita il soggetto delegato ad adempiere all’azione correttiva richiesta (ravvedimento operoso).
Al termine del ravvedimento operoso, in assenza di osservazioni e/o controdeduzioni da parte del soggetto delegato, eventuali irregolarità residue, non sanate o non sanabili, saranno oggetto di eventuale applicazione di ricalcolo sui pagamenti a carico dei beneficiari e/o di penale contrattuale, ove prevista; a carico del soggetto delegato.