Pagamento ecologico (greening)

Il greening, costituisce la componente ambientale del sistema dei pagamenti diretti: il cosiddetto pagamento ecologico o greening, la cui erogazione per ettaro di superficie è vincolata al rispetto di pratiche agricole favorevoli al clima e all’ambiente.
Il greening prevede l’applicazione, sulla superficie ammissibile ai pagamenti diretti, di tre tipi di pratiche agricole:

  • la diversificazione delle colture,
  • il mantenimento dei pascoli permanenti nelle aziende dove siano presenti,
  • il mantenimento o la costituzione di aree di interesse ecologico (EFA – Ecological Focus Area).

L’obbligo di diversificazione colturale riguardale aziende che hanno una superficie a seminativo superiore a 10 ettari.
Se la superficie a seminativo è compresa tra i 10 e i 30 ettari, la diversificazione richiede la presenza di due colture.
Per le superfici a seminativo superiori a 30 ettari l’obbligo è di 3 colture.
Sono escluse dall’obbligo le aziende sotto i 10 ettari e quelle la cui superficie a seminativo è interamente investita a colture sommerse per una parte significativa dell’anno. Sono previste deroghe per particolari utilizzi delle superfici a seminativo che non superano i 30 ettari.
Le aree d’interesse ecologico, dette anche EFA (Ecological Focus Area), sono state rese obbligatorie per superfici a seminativo superiori a 15 ettari. Queste dovranno assicurare che una superficie pari al 5% di quella a seminativo sia costituita da Efa.
Le aziende biologiche hanno diritto a ricevere il pagamento verde e non sono soggette agli obblighi del greening.
Il sistema sanzionatorio per il mancato rispetto degli obblighi sulle misure di inverdimento è stato introdotto gradualmente per impedire che le sanzioni penalizzassero eccessivamente gli agricoltori in fase di prima applicazione, ma in modo tale da assicurare l’incentivo all’adozione di misure benefiche per l’ambiente. Pertanto nei primi due anni di applicazione della Pac 2015-2020 (per gli anni di domanda 2015 e 2016) non è stata prevista alcuna sanzione. Nel terzo anno la quota dei pagamenti ecologici trattenuti è stata al massimo pari al 20%, per arrivare al 25% dal quarto anno in poi. La normativa prevede che le pratiche verdi possano essere sostituite da pratiche equivalenti che riguardano impegni presi nell’ambito delle misure di sviluppo rurale o nell’ambito di regimi di certificazione ambientale nazionali o regionali che vanno oltre gli standard obbligatori previsti dalla Condizionalità. Le pratiche equivalenti non sono soggette al doppio finanziamento (i pagamenti concessi nell’ambito delle misure del II pilastro andranno ridotti sulla base dei pagamenti concessi nell’ambito del I pilastro).